L’art. 1, commi da 101 a 111, Legge n. 213/2023, Finanziaria 2024, ha previsto l’obbligo per le imprese di stipulare, entro il 31.12.2024, contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all’art. 2424, comma 1, C.c. Sezione Attivo, voce B-II, n. 1, 2 e 3, cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali quali sismi / alluvioni / frane / inondazioni / esondazioni.
Con l’art. 13, comma 1, DL n. 202/2024, c.d. “Decreto Milleproroghe”, il Legislatore ha prorogato al 31.3.2025 tale obbligo.
Del mancato rispetto dell’obbligo assicurativo si deve tener conto “nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali”.
Recentemente con il Decreto n. 18/2025 (pubblicato sulla G.U. 27.2.2025, n. 48) il MEF ha disciplinato le modalità attuative / operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali.
SOGGETTI INTERESSATI
L’obbligo assicurativo in esame interessa le imprese con sede legale in Italia tenute all’iscrizione nel Registro Imprese.
OGGETTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA
La copertura assicurativa interessa i beni di cui all’art. 2424, comma 1, C.c. Sezione Attivo, voce B-II, n. 1, 2 e 3, ossia:
1. terreni e fabbricati;
2. impianti e macchinari;
3. attrezzature industriali e commerciali.
Come previsto dall’art. 1 del Decreto in esame, l’obbligo assicurativo riguarda le immobilizzazioni “a qualsiasi titolo” impiegate per l’esercizio dell’attività d’impresa. Il nuovo obbligo dovrebbe riguardare non solo le imprese proprietarie dei predetti beni, ma anche quelle che li detengono ad altro titolo (ad esempio, leasing / locazione / comodato).
A seguito dell’espresso richiamo alle immobilizzazioni materiali di cui ai predetti n. 1, 2 e 3, non sono oggetto della copertura assicurativa gli “altri beni” di cui al n. 4 del citato art. 2424 (ad esempio, mobili e arredi, macchine d’ufficio, automezzi) così come le materie prime, sussidiarie e di consumo e i prodotti finiti e merci (c.d. “magazzino”) classificate nell’Attivo circolante.
EVENTI CALAMITOSI / CATASTROFALI
L’obbligo assicurativo si riferisce a sismi / alluvioni / frane / inondazioni / esondazioni.
CARATTERISTICHE DELLA POLIZZA ASSICURATIVA
Ai fini dell’obbligo assicurativo la polizza deve prevedere:
- un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15% del danno;
- l’applicazione di premi proporzionali al rischio. A tal fine, vanno considerati i seguenti aspetti:
– ubicazione del rischio sul territorio e vulnerabilità dei beni assicurati, sulla base delle serie storiche disponibili / mappe di pericolosità o rischiosità del territorio disponibili / letteratura scientifica in materia, e adottando, se applicabili, modelli predittivi che tengono in considerazione l’evoluzione nel tempo delle probabilità di accadimento degli eventi e della vulnerabilità dei beni assicurati;
– misure adottate dall’impresa, anche per il tramite delle organizzazioni collettive cui aderisce, per prevenire i rischi e proteggere i predetti beni da calamità naturali ed eventi catastrofali.
CONSEGUENZE IN CASO DI MANCATA STIPULA DELLA POLIZZA ASSICURATIVA
In base al comma 102 del citato art. 1, l’inadempimento dell’obbligo in esame potrebbe precludere l’accesso a contributi / sovvenzioni / agevolazioni pubbliche comprese quelle previste in occasione del manifestarsi dell’evento calamitoso / catastrofale.