IMPUTAZIONE DEI RICAVI NELL’ANNO DI INVIO ALLO SDI

Imputazione dei ricavi nell’anno di invio allo Sdi

Le fatture elettroniche emesse a cavallo dell’anno hanno effetti differenti ai fini IVA e delle imposte dirette per i contribuenti in contabilità semplificata. L’Agenzia delle Entrate, rispondendo ai quesiti di Telefisco e richiamando l’articolo 18 del DPR 600/73, ha chiarito che i contribuenti in regime di contabilità semplificata con opzione imputano i ricavi ai fini dei redditi nel periodo d’imposta in cui avviene la registrazione del documento. Tuttavia, ai fini della liquidazione periodica dell’IVA a debito, si deve far riferimento al momento in cui le operazioni si considerano effettuate.

Un esempio presentato riguardava una fattura datata 29 dicembre 2023, ma inviata al Sistema di Interscambio (SdI) l’8 gennaio 2024. Si chiedeva se, per la corretta imputazione del ricavo ai fini dei redditi, il contribuente potesse registrare la fattura sia nel 2023 che nel 2024. L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che l’articolo 21 del decreto IVA prevede che la fattura elettronica deve essere emessa entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione, come determinato dall’articolo 6 dello stesso decreto. Questo implica che, a cavallo dell’anno, il contribuente possa trovarsi nella situazione descritta.

Per i soggetti in contabilità semplificata per opzione, che seguono il regime del registrato, la semplificazione consiste nel permettere ai contribuenti di gestire la contabilità basandosi sulla registrazione delle fatture, senza dover annotare incassi e pagamenti. La registrazione delle fatture, secondo l’articolo 23 del DPR 633/1972, deve avvenire entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (o entro il 15 del mese successivo a quello di emissione, ma con riferimento al mese in cui l’operazione è stata effettuata, nel caso delle fatture differite).

Questi contribuenti possono tenere i registri IVA senza annotare incassi e pagamenti, presumendo che la data di registrazione coincida con quella dell’incasso o pagamento. Questa semplificazione evita la doppia registrazione ai fini della contabilità generale e dell’IVA, utilizzando esclusivamente i registri IVA per determinare il reddito. Di conseguenza, questi soggetti possono considerare incassato il ricavo e pagato il costo alla data di registrazione della fattura ai fini IVA.

Nel caso specifico, poiché la fattura si considera emessa quando trasmessa allo SdI, la fattura datata 29 dicembre 2023 ma trasmessa l’8 gennaio 2024 si considera emessa in tale data. L’Agenzia chiarisce che la fattura deve essere registrata nel registro IVA vendite a partire dall’8 gennaio 2024 e, quindi, i relativi ricavi andranno imputati al periodo d’imposta 2024. Tuttavia, ai fini della liquidazione periodica dell’IVA, la registrazione del documento produce effetto per il periodo in cui le operazioni sono state effettuate. Pertanto, l’IVA relativa alla fattura datata 29 dicembre 2023 doveva essere liquidata con riferimento al mese di dicembre e quindi entro il 16 gennaio 2024 per i contribuenti mensili o nel quarto trimestre 2023 per i contribuenti trimestrali.